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Ordinanza — n. 36373/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness due to generic arguments and lack of specific rebuttal to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter penalty based on the gun containing three bullets, but the Court found this argument generic and failed to refute the lower court's specific reasoning regarding the weapon's functionality and danger. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated the appellate court's arguments without addressing the persuasive justification provided by the second-instance judges.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. 895 del 1967; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible for manifest unfoundedness when the appellant fails to specifically rebut the persuasive reasoning of the second-instance court, offering only generic assertions that do not address the established facts or legal qualifications.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissible appeal generic arguments lack of specific rebuttal criminal procedure attenuating circumstances court costs violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. 895 del 1967
pen.; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 L.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGULI MASSIMILIANO nato a ROMA il 23/03/1965 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Massimiliano Raguli avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.1.2025 la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 19.9.2024, riducendo la pena pecuniaria irrogata e confermando nel resto la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895 del 1967, ma in modo del tutto generico e rappresentando in definitiva, a sostegno della censura, la sola circostanza che la pistola contenesse tre proiettili;

Rilevato, a questo proposito, che la sentenza richiama più che adeguatamente il fatto che l'arma - una pistola calibro 38 - fosse funzionante e pronta all'uso, mentre invece il ricorso non spiega perché, alla luce di questa nient'affatto marginale precisazione, la circostanza che il caricatore contenesse tre proiettili renderebbe il fatto scarsamente offensivo e meno pericolosa la potenzialità dell'arma carica; Ritenuto, quindi, che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos