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Ordinanza — n. 36372/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation measure rejection due to insufficient personal observation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Domenico Cintura's appeal inadmissible against the Palermo Supervision Tribunal's rejection of his alternative measures request. The court found the appeal merely requested an alternative reading of facts regarding work availability and criminal history without addressing the tribunal's core reasoning on recidivism risk and the insufficiency of the personal observation period. Consequently, the appeal was rejected, and Cintura was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 179 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal's rejection of alternative measures is inadmissible if it fails to substantively address the court's specific findings regarding recidivism risk and the insufficiency of the personal observation period.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Alternative Measures Rejection Personal Observation Period Recidivism Risk Assessment Inadmissible Appeal Supervision Tribunal Probation Conditions pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINTURA MARCELLO DOMENICO nato a PALERMO il 06/02/1982 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Marcello Domenico Cintura avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato un'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà; Rilevato che il ricorso è articolato in tre motivi, due dei quali stigmatizzano il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione del rilievo positivo della disponibilità di un lavoro, mentre il terzo motivo evidenzia in generale la insufficienza dei precedenti penali ai fini del rigetto della richiesta di misura alternativa;

Osservato, in proposito, che i tre motivi di ricorso non si confrontano pienamente con la motivazione del rigetto della richiesta, la quale si fonda complessivamente sia sul rischio di recidiva, desunto da precedenti e pendenze, sia sulla insufficienza del periodo di osservazione della personalità del soggetto, tanto in termini temporali che di avvio di revisione critica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così