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Ordinanza — n. 36371/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36371/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Hangsen JIN, filed the petition personally rather than through a qualified defense lawyer. The appellant argued for personal submission, but the court noted that post-2017 legislative reforms require such appeals to be signed by attorneys registered on the special roll of the Court. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be signed by a defense lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense lawyer special roll inadmissible appeal procedural defect court costs abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 571, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MN HANGSEN nato il 19/12/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 13.1.2025 il Tribunale di Mantova aveva rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, Hangsen JIN ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso