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Ordinanza — n. 36369/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36369/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the appellate court erred in denying generic mitigating circumstances and misapplied Article 133 of the Penal Code regarding sentence determination. The court rejected these claims, noting the lower courts correctly relied on the appellant's prior record and the negative timing of the offense relative to a mandatory notice.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected on appeal without refuting the specific reasoning of the second-instance judgment regarding the denial of mitigating circumstances or the sentencing discretion.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing discretion reiteration of arguments impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Jimmy Spina avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 211.2025 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 7.5.2024 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs.
Art. 133 cod. pen.
159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della misura della pena;
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod.
art. 133 cod. pen
159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 c.p
159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.
Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA JIMMY nato il 25/10/1985 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Jimmy Spina avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 211.2025 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 7.5.2024 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della misura della pena;

Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. con il richiamo ai precedenti dell'imputato e comunque all'assenza di altri elementi positivi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la Corte d'Appello ha giustificato la decisione del giudice di primo grado di irrogare una pena che si discostasse dal minimo edittale con la rilevanza sfavorevole sia dei plurimi precedenti dell'imputato, sia del particolare disvalore del fatto commesso solo pochi giorni dopo la notifica del foglio di via obbligatorio, sicché ha fatto congruo riferimento ai criteri della gravità del fatto e della personalità del reo indicati dall'art. 133 c.p. nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale;

Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; 2 n(' Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell