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Ordinanza — n. 36367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALLURA ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 29/04/1993 avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonino D'Allura avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 3.3.2025 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti sospensione di pena dipendenza da sostanze capacità di subire la carcerazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALLURA ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 29/04/1993 avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonino D'Allura avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 3.3.2025 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza di riconoscimento della continuazione tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commessi nello stesso giorno in occasione di un controllo di polizia giudiziaria, sulla base della considerazione che le due condotte non hanno la medesima causale e che la resistenza è stata frutto di una determinazione contingente in quanto il controllo era occasionale e non prevedibile; Considerato che, dal canto suo, il ricorrente evidenzia che il reato riguardante gli stupefacenti richiedeva invece una preventiva pianificazione, nel contesto della quale il reo poteva mettere in conto la eventualità di un controllo di polizia giudiziaria e di una conseguente reazione ad esso;

Osservato, pertanto, che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, il ricorso si limita, in definitiva, a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, proponendo l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Ritenuto, dunque, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

2 (v Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende