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Ordinanza — n. 36366/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36366/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36366/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPOVS DENIS nato il 15/10/1976 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Denis REPOUS avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell'argomento che la pena, pur irrogata dall'autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano; Considerato che ogni questione sulla possibilità che l'autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall'art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: "L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Denis REPOUS avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell'argomento che la pena, pur irrogata dall'autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano; Considerato che ogni questione sulla possibilità che l'autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall'art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: "L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Parole chiave

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provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale assistenza riabilitativa lavoro sociale dipendenza dall'assistenza sociale soppressione dell'aiuto sociale nuova domanda di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPOVS DENIS nato il 15/10/1976 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Denis REPOUS avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Magistrato di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova da eseguirsi in Slovenia; Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata adottata sulla base dell'argomento che la pena, pur irrogata dall'autorità giudiziaria italiana, è in corso di esecuzione in Slovenia a seguito di revoca di mandato di arresto europeo italiano; Considerato che ogni questione sulla possibilità che l'autorità giudiziaria italiana disponga una misura alternativa è preclusa dall'art. 17 della stessa decisione quadro GAI 909/2008 che il ricorrente richiama a sostegno della propria doglianza, secondo cui: "L'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti (...) a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono"; Rilevato che il ricorso, in definitiva, non smentisce la ragione dell'inammissibilità dell'originaria istanza dichiarata dal Magistrato di sorveglianza e che, pertanto, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d