Cassation court dismisses appeal against non-prosecution order due to lack of new evidence on offender's capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Ghirardi Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the cause of non-prosecibility under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the first-instance court erred in assessing his lack of self-control. The court rejected this claim as generic and repetitive, noting that the lower court had already properly evaluated the offender's low culpability and subsequent similar violations within five days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal must be dismissed if it merely reiterates arguments already adequately refuted by the first-instance court without presenting new evidence or specific grounds to overturn the assessment of the offender's capacity for self-control.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIRARDI FABIO nato a ORZINUOVI il 23/03/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ghirardi Fabio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata e generico, là dove non evidenzia, nonostante precisa resa motivazione sul punto dal Tribunale, che aveva apprezzato la non scarsa offensività del fatto, tenuto conto dell'accertata incapacità all'autocontrollo da parte del ricorrente (in tal senso la circostanza che appena cinque giorni dopo il fatto si rendeva responsabile di analoga violazione), motivazione rievocata dalla Corte di appello, sulla base di quale elemento - se del caso trascurato - si sarebbe dovuto pervenire ad una differente conclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1