Cassation court dismisses appeal on drug trafficking, ruling repeated sales and variety negate occasionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. Touati Houssem argued for a minor classification under Article 73, Paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, but the appellate court had already rejected this by emphasizing the cumulative weight of multiple buyers, diverse substances, and numerous transactions. The cassation court affirmed that these factors proved the defendant's intent to satisfy extensive demands rather than occasional use, thereby validating the original sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; When multiple buyers, diverse substances, and numerous transactions are present, the court must reject the occasionality defense and classify the conduct as serious trafficking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUATI HOUSSEM nato il 23/11/1984 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Touati Houssem OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto connesso alla reiterata illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque nel complesso significativo, ma soprattutto la pluralità degli acquirenti, la varietà di sostanza, il numero di cessioni, elementi che hanno portato a ritenere che il ricorrente si fosse approvvigionato per una notevole quantità di stupefacente al fine di soddisfare le numerosissime richieste, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06