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Ordinanza — n. 36335/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal procedure nullity and prescription grounds regarding railway insult charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Oyiboka Azubuike and Egbule Chukwuma inadmissible, ruling all grounds manifestly unfounded. The appellate court had previously confirmed proper notification, the defendants' knowledge of Italian, the existence of the insult offense, and the presence of required witnesses. The Court rejected the prescription defense because the appellate decision preceded the expiration date, and procedural inadmissibility bars raising such issues ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Procedural inadmissibility of an appeal precludes the court from raising ex officio the extinction of the crime by prescription, which must be invoked by the parties within the admissible period.

Parole chiave

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criminal procedure nullity prescription of offense inadmissible appeal railway insult charges ex officio raising intervenuta prescrizione motivi di cassazione restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Art. 161, comma 4 c.p.p.
la notifica fosse stata correttamente effettuata ex art. 161, comma 4, cod.
Art. 341-bis c.p.
che erano presenti le più persone richieste dall'art. 341-bis cod.
art. 341-bis cod. pen
che erano presenti le più persone richieste dall'art. 341-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OYIBOKA AZUBUIKE nato il 26/03/1992 EGBULE CHUKWUMA nato il 25/06/1992 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; - visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Oyiboka Azubuike e Egbule Chukwuma e la memoria della difesa di Oyiboka Azubuike che insiste per la fondatezza del ricorso OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi risultano manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate; quanto al ricorso di Oyiboka Azubuike, la Corte di appello ha evidenziato come:

1) la notifica fosse stata correttamente effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che l'eventuale nullità, semmai a regime intermedio, fosse risultata sanata dalla successiva richiesta di giudizio abbreviato, previa procura speciale conferita dopo la citata notifica, elemento che dava conto dell'interlocuzione tra difesa e ricorrente;

2) il ricorrente conoscesse adeguatamente la lingua italiana, ciò dimostrato dalle modalità attraverso cui era stato commesso il delitto contestato, dalle quali emergeva come il medesimo si fosse espresso con idioma nazionale;

3) sussistessero i presupposti del reato contestato in ragione del fatto che le offese furono comunque rivolte a causa della funzione esercita dal capo treno, indifferente che costui si trovasse in pausa, questa intesa quale semplice discesa dal treno in attesa della sua ripartenza;

4) che erano presenti le più persone richieste dall'art. 341-bis cod. pen., tenuto conto del luogo in cui si svolgevano i fatti (all'interno della stazione ferroviaria, lungo i binari) e del fatto che gli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti solo successivamente, non erano coinvolti nell'attività dell'ufficio che aveva dato causa alle frasi oltraggiose rivolte al capo treno; quanto al primo motivo del ricorso di Egbule Chukwuma, si rinvia a quanto evidenziato sub 1) e 2); rilevato che il motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti deducono la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, essendo irrilevante che la motivazione della sentenza di appello sia intervenuta successivamente alla prescrizione, essendo determinante il solo momento in cui è intervenuta la decisione; che infatti l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.