Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances exceed statutory grounds for challenging sentencing requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the defendant's grievances exceeded the specific grounds permitted under the 2017 procedural code reforms. The defense argued for sentencing flaws and lack of mitigating circumstances, but failed to address the limited scope of admissible challenges for sentencing requests. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, legal qualification, correlation between request and judgment, or legality of the penalty; other substantive grievances are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO ILARIO nato a CARIATI il 08/07/1995 avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Graziano Ilario impugna la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Tribunale di Crotone che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti in materia di stupefacenti, armi e ricettazione.
2. La difesa deduce vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06