Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36332/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; applicant's argument on aggravating circumstance was rejected as repetitive of lower court's findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zoncheddu Nicholas inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The applicant argued regarding the aggravating circumstance of the presence of multiple people, but the court found this argument merely repetitive of the Court of Appeal's established facts. The court determined that the applicant was fully aware of the situation when he arrived with his vehicle while Deligia Mattia was being arrested and assisted in boarding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal claiming vices of motivation is inadmissible if the alleged issue has already been definitively resolved and refuted by the lower court in its reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal vices of motivation repetitive argument aggravating circumstance procedural costs reato di coazione altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONCHEDDU NICHOLAS nato a CAGLIARI il 19/10/2001 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zoncheddu Nicholas OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della presenza delle più persone è riproduttivo di analoga questione confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente fosse ben consapevole di quanto si stesse realizzando e delle persone riunite presenti allorché, sopraggiunto sul posto con l'autovettura, Deligia Mattia veniva fatto salire a bordo del mezzo di Zoncheddu mentre il primo era già con le manette ai polsi, operazione realizzata grazie all'intervento degli altri presenti che spingevano la persona arrestata nell'auto condotta dal ricorrente (auto che era al centro della corsia in quanto sopraggiunta all'arresto di Deligia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/