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Ordinanza — n. 36330/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36330/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCALANCI DANIELE nato a FIRENZE il 02/01/1974 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Francalanci Daniele OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione (sul presupposto che non sarebbero state superate le dodici ore di allontanamento) è inammissibile in quanto manifestamente infondata e, comunque non dedotta in sede di gravame; che sussiste pacifico orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, è irrilevante la durata dell'allontanamento per un periodo inferiore alle dodici ore non essendo estensibile in via analogica la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 177/2009 (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso, Rv. 265432), atteso che l'indicata declaratoria di illegittimità per violazione del canone di eguaglianza trova infatti applicazione nell'ambito della disciplina riservata alla detenzione domiciliare speciale della detenuta che sia madre di prole di età inferiore ai dieci anni con la prima convivente; che, infatti, la norma dichiarata incostituzionale (art. 47-ter I. n. 354 del 1975) è quindi del tutto estranea alla vicenda che ha attinto il ricorrente; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata di appello è il secondo motivo con cui si critica l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello rilevato come l'allontanamento, protrattosi per circa sette ore, non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui la condotta fosse sintomatica di una accresciuta pericolosità, valutazione logica e completa, che ha fatto riferimento alla concreta condotta posta in essere in uno ai alla tipologia dei precedenti penali pregressi, che, in quanto, involgente il merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36330/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 177/2009 (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso, Rv. 265432), atteso che l'indicata declaratoria di illegittimità per violazione del canone di eguaglianza trova infatti applicazione nell'ambito della disciplina riservata alla detenzione domiciliare speciale della detenuta che sia madre di prole di età inferiore ai dieci anni con la prima convivente; che, infatti, la norma dichiarata incostituzionale (art. 47-ter I. n. 354 del 1975) è quindi del tutto estranea alla vicenda che ha attinto il ricorrente; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata di appello è il secondo motivo con cui si critica l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello rilevato come l'allontanamento, protrattosi per circa sette ore, non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui la condotta fosse sintomatica di una accresciuta pericolosità, valutazione logica e completa, che ha fatto riferimento alla concreta condotta posta in essere in uno ai alla tipologia dei precedenti penali pregressi, che, in quanto, involgente il merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo disdetta in periodo di prova verosimiglianza dei motivi d'asilo scemata imputabilità termine calcolato a ore inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
354 del 1975) è quindi del tutto estranea alla vicenda che ha attinto il ricorrente; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata di appello è il secondo motivo con cui si critica l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCALANCI DANIELE nato a FIRENZE il 02/01/1974 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Francalanci Daniele OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione (sul presupposto che non sarebbero state superate le dodici ore di allontanamento) è inammissibile in quanto manifestamente infondata e, comunque non dedotta in sede di gravame; che sussiste pacifico orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, è irrilevante la durata dell'allontanamento per un periodo inferiore alle dodici ore non essendo estensibile in via analogica la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 177/2009 (Sez. 6, n. 50014 del 26/11/2015, Caruso, Rv. 265432), atteso che l'indicata declaratoria di illegittimità per violazione del canone di eguaglianza trova infatti applicazione nell'ambito della disciplina riservata alla detenzione domiciliare speciale della detenuta che sia madre di prole di età inferiore ai dieci anni con la prima convivente; che, infatti, la norma dichiarata incostituzionale (art. 47-ter I. n. 354 del 1975) è quindi del tutto estranea alla vicenda che ha attinto il ricorrente; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata di appello è il secondo motivo con cui si critica l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di appello rilevato come l'allontanamento, protrattosi per circa sette ore, non potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni per cui la condotta fosse sintomatica di una accresciuta pericolosità, valutazione logica e completa, che ha fatto riferimento alla concreta condotta posta in essere in uno ai alla tipologia dei precedenti penali pregressi, che, in quanto, involgente il merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così