Cassation appeal dismissed as inadmissible because complaints do not fall within permitted grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Hajji Sabri's appeal against the Fermo Tribunal's sentencing decision inadmissible on procedural grounds. The defense argued for a lack of reasoning regarding potential acquittal causes, but the Court held these complaints fall outside the specific grounds allowed for cassation appeals post-2017 procedural reforms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the limited grounds of inadmissibility defined by law, excluding general complaints about reasoning or potential acquittal causes not explicitly listed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJJI SABRI nato il 11/08/1997 avverso la sentenza del 06/03/2025 del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Hajji Sabri impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Fermo che gli ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3; Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1