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Ordinanza — n. 36327/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and excessive sanction criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of liability for drug trafficking and the severity of the sentence, arguing the evidence was false and the punishment excessive. The court rejected these claims as generic, noting the appellate court had already refuted the falsity of the verbalizer's statements and justified the reduced penalty due to specific recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, n. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of issues already adequately refuted by the appellate court, or if the criticism of the sanction is manifestly unfounded given the specific circumstances of recidivism.

Parole chiave

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drug trafficking liability specific recidivism inadmissible appeal generic grounds procedural costs recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, n. 309 del 1990
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA EMILIANO nato a LIVORNO il 08/08/1973 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Catania Emiliano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, n. 309 del 1990 è generico e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come certamente genuine si rivelassero le dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva affermato di aver visto il ricorrente consegnare lo stupefacente al terzo; rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo il Collegio di merito spiegato, proprio in occasione della confermata recidiva specifica, l'adeguatezza della pena in concreto ridotta, in accoglimento di specifico motivo di gravame, per l'elisione dell'aumento operato in ordine alla continuazione (detenzione e cessione di sostanza stupefacente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0