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Ordinanza — n. 36324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding omitted generic mitigating circumstances due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sadik Rachid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing they were omitted. The court found the appeal merely reproduced issues already adequately refuted by the Court of Appeal, which determined the appellant's conduct of throwing drugs at officers increased the crime's gravity. Consequently, the court held the appeal was not based on new grounds or logical errors warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces issues already decided by the Court of Appeal without presenting new facts or logical errors in the appreciation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances Court of Cassation reproduction of issues appellant conduct dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIK RACHID (CUI OONQFY2) nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Sadik Rachid OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta del ricorrente, che all'atto del controllo aveva gettato contro gli operanti lo stupefacente poi sequestrato, depone per una maggiore gravità dei fatti, così mostrando di condividere gli apprezzamenti svolti dal primo giudice in ordine alle negate circostanze attenuanti, motivazione non illogica fondata sui dati probatori adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/