Criminal appeal dismissed as conciliation agreement under Art. 599-bis precludes separate penalty review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Sarno's appeal against the appellate court's penalty reduction inadmissible. Sarno argued for a violation of law regarding the sanction, but the court held that the conciliation agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure binds the parties on the legal qualification and penalty amount. Consequently, the appellate court's review of the agreement's compliance with statutory limits precluded any separate challenge to the penalty determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. The conciliation agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, as amended, precludes a separate appeal against the penalty determination because the parties have jointly agreed on the legal qualification and the extent of the punishment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO MARIO nato a NOCERA INFERIORE il 05/03/1988 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Sarno Mario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in un anno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge. in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo il motivo dedotti esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso