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Ordinanza — n. 36321/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as lower court's fact-finding on joint criminal responsibility was logical and complete.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36321/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ghazali Said inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of joint criminal responsibility under specific penal codes, arguing against the assigned liability. The court rejected these claims because the Court of Appeal had already constructed the events with sufficient logic and without gaps based on available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 337 cod. pen.: An appeal challenging a declaration of joint criminal responsibility is inadmissible if the lower court's factual reconstruction is logical, complete, and adequately supported by the case file.

Parole chiave

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joint criminal responsibility appeal inadmissibility factual reconstruction penal code provisions court of cassation procedural dismissal criminal liability verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZALI SAID (CUI 034AKUB) nato il 16/03/1985 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ghazali Said OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la responsabilità, a titolo di concorso, nei delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen. sono declinati in fatto in quanto prospettano una ricostruzione degli eventi adeguatamente effettuata, sulla base degli atti processuali utilizzabili, con logicità e senza lacune dalla Corte di appello (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2