Criminal appeal dismissed for being inadmissible due to repeated rejection of minor charge argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Brahja Tonin inadmissible and ordered him to pay court costs. Tonin argued that the lower court failed to reclassify his drug trafficking as a minor offense under Article 73, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the Court of Appeal had already thoroughly refuted the claim by highlighting the serial, daily nature of the cocaine trafficking over a long period in Perugia, which negated any occasional character of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal challenging the failure to reclassify criminal facts as a minor offense is inadmissible if the appellate court has already adequately refuted the identical argument by demonstrating the serial and continuous nature of the drug trafficking activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHJA TONIN nato il 18/11/1988 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Brahja Tonin OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti di reato contestati nell'ipotesi lieve di cui all'art.. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, la seriale e giornaliera attività di spaccio di consistenti quantità di sostanza stupefacenti del tipo cocaina realizzata in tutta la provincia di Perugia, portata avanti per un lungo periodo di tempo, per conto di Brahja Marian, in tal modo dando conto degli elementi che avevano complessivamente fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato, per-tanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2