Cassation court dismisses appeal regarding cannabis cultivation charge, upholding lower court's rejection of minor offense classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Boccali Emilio inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision. The appellant argued for reclassification of the offense as a minor one under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Law. The court rejected this, noting the lower court correctly assessed the scale of the operation, including 79 cannabis plants and 763 grams of marijuana, which proved the conduct was not occasional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The appeal challenging the failure to reclassify the offense as a minor one is inadmissible when the factual circumstances, such as the number of plants and quantity of drugs, demonstrate the conduct was not occasional.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCALI EMILIO nato a PERUGIA il 11/02/1958 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Boccali Emilio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, la condotta tesa, da un canto, alla coltivazione di 79 piante di cannabis che raggiungevano una altezza di circa un metro e mezzo ed un elevato livello di crescita, dall'altro, il possesso di 763 grammi di marijuana proveniente da detta piantagione, quantità idonee alla predisposizione di 3.426 dosi, in tal modo dando conto degli elementi che avevano complessivamente fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10