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Ordinanza — n. 36316/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court correctly valued drug quantity as a minor sample with significant profit potential.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ndreca Imir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a specific mitigating circumstance regarding the quantity of cocaine involved. The court upheld the lower court's finding that the five grams constituted merely a 'taste' with substantial profit potential, rendering the appeal's legal argument insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has already adequately refuted the argument that a small drug quantity lacks profit potential, as the substance represents a minor sample with significant financial prospects.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug quantity mitigation cocaine sample value profit potential assessment appellate court reasoning court costs and fine substance abuse sentencing dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDRECA IMIR nato il 25/01/1972 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ndreca Imir OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato il fatto che la sostanza ceduta costituisse "un assaggio", tanto da far ritenere che la prospettiva di guadagni, rispetto ad un quantitativo comunque non mininnale (cinque grammi di sostanza stupefacente di cocaina), fosse tutt'altro che trascurabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/