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Ordinanza — n. 36315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances, upholding lower court's assessment of personality and drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the failure to recognize generic mitigating circumstances, arguing they were overlooked. The appellate court had already properly evaluated the appellant's personality and the significant quantity of seized drugs, rendering the issue adequately refuted and non-reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court has already adequately refuted the claim by valuing the defendant's personality and the gravity of the offense based on sufficient evidence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility Cassation review limits drug quantity assessment personality evaluation reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE RAFFAELE nato a TREPUZZI il 12/11/1959 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Giannone Raffaele OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la personalità del ricorrente e la gravità del fatto quanto a quantità dello stupefacente sequestrata, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/