Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding drug trafficking and sentencing. The court rejected the appeal as the lower court correctly identified key facts and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Noviello Domenico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that convicted him for drug trafficking, arguing against the conviction and the exclusion of general mitigating circumstances. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court properly noted the drugs were intended for third parties, were divided into seven doses, and were hidden in a vehicle while the appellant was distant from his home, alongside the absence of positive elements for leniency and the presence of prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning regarding the nature of the drugs, the appellant's distance from the scene, and the lack of mitigating factors constitutes sufficient justification for the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIELLO DOMENICO nato a ALTAMURA il 21/03/1991 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Noviello Domenico OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, evidenziato le ragioni alla base del differente esito della decisione che ha portato a ritenere come lo stupefacente rinvenuto al ricorrente fosse destinato, sia pure in parte, a terzi, tenuto conto della suddivisione in dosi (sette) della sostanza, delle modalità di occultamento all'interno del cambio dell'autovettura perquisita dagli operanti allorché il Noviello, che aveva spontaneamente dichiarato di non essere assuntone, era distante dalla propria abitazione; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sia dando conto dell'assenza di elementi positivi da valorizzare, sia della presenza dei precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06