Criminal appeal dismissed as generic and unfounded regarding omitted statutory sentencing adjustments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Masciaveo Benito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's failure to re-determine the penalty under Article 133 of the Criminal Code and to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 1, number 4. The court ruled the appeal generic and unfounded because the appellate court had already granted the cited mitigating circumstances under Article 62-bis during the remittal phase, adhering to the rescinding judgment's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 62 c.p.: An appeal challenging the omission of statutory sentencing adjustments or the recognition of mitigating circumstances is inadmissible if it is generic and unfounded, particularly when the lower court has already addressed the relevant mitigating factors in a remittal proceeding.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIAVEO BENITO nato a CERIGNOLA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Masciaveo Benito OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omessa rideterminazione ex art. 133 cod. pen. della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, in sede di rinvio ed in ossequio al dispositivo della sentenza rescindente che investiva la Corte territoriale limitatamente alla valutazione in merito al solo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concesso le citate circostanze ex art. 62 -bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/