Cassation Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of minor offense reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Crudo Davide and Mastrandrea Francesco inadmissible. The appellate court had already rejected the argument that the drug trafficking should be reclassified as a minor offense under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code. The court emphasized that the cumulative evidence, including the quantity of drugs, sophisticated storage methods, and financial documentation, proved the conduct was not occasional. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals against a conviction for drug trafficking are inadmissible if the appellate court has already established that the conduct was not occasional due to the quantity of drugs, storage methods, and financial evidence, thereby precluding reclassification as a minor offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRUDO DAVIDE nato a BARI il 08/11/1996 MASTRANDREA FRANCESCO nato a BARI il 07/09/1996 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Crudo Davide e Mastrandrea Francesco OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche. censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque non indifferente, ma anche la particolare modalità di occultamento dello stupefacente, la disponibilità di un luogo per lo stoccaggio e la predisposizione in dosi, la documentazione contabile che attestava la consistenza dell'illecito commercio, oltre al possesso di tre ricetrasmittenti, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta contestata in concorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/