Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of new evidence on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Del Core Onofrio inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision. The appellant challenged the lack of reclassification of the drug possession as 'minor' and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting the appellate court correctly weighed the organized nature of the drug management and had already reduced the sentence based on statutory grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging the classification of drug possession as minor or the denial of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already sufficiently evaluated the organized nature of the trafficking and applied statutory sentencing reductions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CORE ONOFRIO nato a BARI il 20/04/1994 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Del Core Onofrio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto coinnesso al possesso della cocaina e del "crack" nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo, ma soprattutto l'organizzata gestione di spaccio (gestione del bunker, con telecamere, molteplici quantità e qualità di sostanza stupefacente ripartita in dosi, verifica dei contatti che consentivano di ricostruire una precedente ed abituale gestione della sostanza stupefacente nei giorni precedenti a quello dell'arresto), in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere l'occasionalità della condotta; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in generale, il trattamento sanzionatorio, visto che, da un canto, la Corte di appello ha adeguatamente ridotto la pena proprio sulla base degli apprezzati presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., dall'altro, ha evidenziato quali fossero i motivi alla base del rigetto delle richieste circostanze attenuanti, confutando i ritenuti irrilevanti elementi addotti dalla difesa, giudicati come soccombenti rispetto all'assenza di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso