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Ordinanza — n. 36307/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36307/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already determined that the defense failed to provide any new evidence justifying a reduction of the sentence, which was already at the minimum level with a suspended sentence. Consequently, the court ruled that the identical issue raised in the appeal was adequately refuted and not subject to review at the legitimacy stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces a question already adequately refuted by the appellate court, particularly when the defense has failed to submit new elements justifying a further reduction of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances suspended sentence lack of new evidence Court of Cassation sanzioni pecuniarie attenuazione della pena traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACICCO NICOLA nato a MATERA il 07/11/1973 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Colacicco Nicola OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la difesa non avesse allegato alcun elemento che giustificasse una ulteriore riduzione di pena, già quantificata nel minimo e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2