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Ordinanza — n. 36306/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive and facts support original conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued against the finding of responsibility and recidivism, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims by establishing that the violent conduct was a functional response to control measures and that the defendant's history demonstrated increased danger. Consequently, the court ruled that the appeal's arguments were merely a reproduction of previously addressed and dismissed criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are a mere reproduction of arguments already adequately refuted by the appellate court, which has fully examined the factual basis for the conviction and recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds refuted arguments recidivism finding functional conduct reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO GIULIO nato a GALLIPOLI il 15/07/1968 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Corangelo Giulio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine ai delitti contestati è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta violenta del ricorrente fosse funzionale ad opporsi all'attività di controllo tesa alla verifica della effettiva assunzione della terapia somministrata, smentendo la lettura alternativa fornita dalla difesa (pagg. 2, 3, 4, 5, 6 e 7); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni alla base della ritenuta recidiva e del giudizio di equivalenza con la riconosciute circostanze attenuati generiche, avendo, da un canto, evidenziato come i plurimi a gravi reati avessero reso evidente, a dispetto della situazione contingente, l'accresciuta pericolosità tale da giustificare la ritenuta recidiva, dall'altro, a spiegare le regioni per cui non fosse possibile pervenire ad un diverso bilanciamento (7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il