Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it reproduces a question already decided by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosma Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to recognize generic mitigating circumstances, arguing they were overlooked. The Court ruled that the appeal merely reproduced an issue already resolved by the Court of Appeal, which had properly evaluated the appellant's partial incapacity under Article 89 of the Penal Code and rejected further mitigation due to his prior record and intoxication at the time of capture. Consequently, the appeal was rejected as legally non-syndicable in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces a question already decided by the Court of Appeal, provided the lower court's reasoning is not illogical or based on insufficient evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA GIOVANNI nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 07/06/1986 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cosma Giovanni OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione. adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condizione personale del ricorrente, quale persona parzialmente incapace, fosse stata già presa in esame e valorizzata per mezzo della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., al contempo evidenziando come i plurimi precedenti, la concreta condotta che aveva visto il ricorrente ubriaco all'atto del rintraccio dopo l'evasione, non hanno consentito di valorizzare ulteriori positive emergenze, motivazione non illogica fondata sui dati probatori processuali adeguatamente apprezzati non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10