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Ordinanza — n. 36304/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing under the settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Errico inadmissible because the grounds raised were not appealable under the specific procedural rules governing the settlement procedure. The appellant argued for a different application of the law regarding sentencing, but the appellate court had already exercised its duty to verify the agreement's compliance with statutory limits. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The settlement procedure creates a specific regime where appeals against the final determination of the sentence are inadmissible, as the parties' agreement on the penalty limits the judicial review to the procedural correctness of the agreement itself.

Parole chiave

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settlement procedure criminal appeal inadmissible appeal sentencing agreement procedural costs Cassa delle ammende partial reform remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Sinistro Errico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha rideterminato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. pen.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen.
Artt. 81, 385 e 377 cod. pen.
la pena in un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 385 e 377 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Sinistro Errico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. pen
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISTRO ERRICO nato a LECCE il 27/02/1976 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Sinistro Errico ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 385 e 377 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo il motivo dedotto esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i