Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing sufficient weight and purity of cocaine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Altavilla Franco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for trafficking cocaine, arguing against the exclusion of a lesser offense and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting the sufficient weight and high purity of the drugs, the presence of a concealed weapon, and the appellant's extensive criminal history which rendered mitigating factors irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible when the first-instance court correctly applies the statutory weight and purity thresholds to exclude a lesser offense and denies mitigating circumstances based on the defendant's extensive criminal record and prior preventive measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAVILLA FRANCO nato a BRINDISI il 03/03/1957 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Altavilla Franco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto, vista la complessiva .modalità della condotta afferente al possesso di più tipologie di sostanze stupefacenti (il ricorrente veniva, altresì, trovato in possesso di un'arma clandestina funzionante), del dato ponderale (sufficiente alla predisposizione di 201 dosi di cocaina) e della purezza dello stupefacente, delle ragioni alla base dell'esclusa riqualificazione della condotta nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui era preclusa la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei plurimi, anche specifici, precedenti penali e della pregressa misura di prevenzione, al contempo evidenziando la irrilevanza della loro datazione dovuta, invero, ai lunghi periodi di detenzione, motivazione che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0