Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36302/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and inadmissible under new procedural code rules regarding appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36302/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Kalajula Yusufa inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a preliminary judgment regarding seizure and confiscation, but the court found his grievances generic and unrelated to the specific statutory grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected because it failed to address the limited scope of admissible arguments defined by the 2017 procedural code reforms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will or legal qualification errors; generic criticisms of the reasoning or seizure measures do not satisfy these requirements and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural code 2017 confiscation seizure Cassation limits confisca penale sostanze soggette a restrizione confisca dei beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
272014); rilevato che il motivo con cui si censura la parte della sentenza ex art. 444 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
272014); rilevato che il motivo con cui si censura la parte della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che il motivo con cui si censura la parte della sentenza ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALAJULA YUSUFA nato il 20/03/1988 avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Kalajula Yusufa OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che il motivo con cui si censura la parte della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che ha disposto la confisca di quanto in sequestro è generico in quanto eccentrica (riferibile al sequestro di armi) rispetto alla disposta confisca e distruzione dello stupefacente e confisca e destinazione all'Erario della somma di denaro in sequestro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso