Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Palumbo Nazario inadmissible, rejecting his claims regarding motivation defects and omitted mitigating circumstances. The court held that the grounds raised were not actionable under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, which governs appeals against sentencing reductions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against sentencing reductions under Article 599-bis are inadmissible if the grounds do not fall within the specific exceptions enumerated in Article 610, paragraph 5-bis, as the appellate court's duty is limited to verifying the accuracy of the parties' agreement and the proportionality of the sentence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO NAZARIO nato a SAN SEVERO il 29/04/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Palunnbo Nazario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rideterminato ex art. 599- bis cod. proc. pen. la pena in anni due e mesi uno di reclusione in ordine al delitto di cui agli 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il .ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso