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Ordinanza — n. 36300/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription and continuance, upholding conviction for resistance and theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the crimes were extinguished by prescription or lacked continuity. The appellate court had already established that witnesses positively identified the defendant despite helmet coverage, validating the theft charge. Consequently, the cassation court affirmed the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337, 367 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The court must reject appeals where the appellate court has factually refuted claims of non-identification or lack of criminal continuity, and declare inadmissible arguments regarding prescription when the statute of limitations has expired post-appeal judgment.

Parole chiave

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criminal prescription continuity of crimes witness identification resistance to official procedural inadmissibility pubblica istigazione a delinquere preparazione della difesa atto preparatorio punibile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 367 cod. pen
337 e il conseguente delitto di cui all'art. 367 cod.
art. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MICHELE nato a BARLETTA il 19/03/1978 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; j/'L visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Calabrese Michele OSSERVA Ritenuto che la parte del ricorso con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 e il conseguente delitto di cui all'art. 367 cod. pen., sull'assunto della non intervenuta identificazione, è.declinato in fatto e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come entrambi i verbalizzanti, in ragione della non integrale copertura del viso attraverso il casco, avessero identificato con certezza il Calabrese in colui che era alla guida del mezzo con il quale aveva realizzato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, evenienza che ha fatto ritenere certamente falsa la successiva denuncia di furto del motociclo dal medesimo condotto; rilevato che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il secondo motivo in ordine all'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i due delitti contestati, alla luce dell'esclusa programmata realizzazione del delitto di cui all'art.367 cod. pen. all'atto della condotta integrante la fattispecie ex art. 337 cod. pen.; ritenuto che manifestamente infondata è la parte del ricorso con cui si deduce la prescrizione dei reati, tenuto conto del periodo di sospensione del procedimento in ragione del rinvio per astensione del difensore dall'udienza del 22 ottobre 2019 al 16 giugno 2020, evenienza che implica la perenzione del termine in data 8 agosto 2025, successivamente alla sentenza di appello; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiari inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec