Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence regarding drug quantity classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Iure Giuseppe Pio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the drug offense as 'minor' under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree. The appellate court had already rejected this argument by weighing the significant drug quantity, the specific method of concealment using a magnet, and the location of discovery to prove the conduct was not occasional. The Supreme Court upheld this reasoning, finding the appeal merely reproduced a previously refuted argument without presenting new facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal challenging the classification of a criminal fact as 'minor' is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately refuted by the appellate court based on established factual elements such as quantity, concealment method, and location.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE IURE GIUSEPPE PIO nato a PUTIGNANO il 01/02/2004 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; I visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di De Iure Giuseppe Pio e la memoria del difensore con cui si insiste per la fondatezza del ricorso OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente, comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sessanta involucri per una complessiva percentuale di principio attivo di circa 25 grammi era idonea alla predisposizione di 146 dosi), ma anche la particolare modalità di suddivisione, di occultamento dello stupefacente (parte del quale era ancorato con l'utilizzo di un magnete alla scocca dell'autovettura) ed il luogo in cui veniva rinvenuta indosso e sull'auto del ricorrente, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0