Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36297/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific factual or legal argumentation against the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36297/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Giacomo Francesco inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant alleged defects in the reasoning regarding criminal liability under Article 385 of the Penal Code but failed to provide specific factual or legal arguments for verification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precise articulation of reasons, rendering it inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 Cod. pen.; Art. 386 Cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified, as the court cannot assess the merits of vague criticisms.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of grounds inadmissible appeal Article 385 Penal Code lack of specific argumentation procedural dismissal difetto di motivazione impunità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 Cod. pen.
Art. 386 Cod. proc. pen.
art. 385 Cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/01/1985 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Giacomo Francesco OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto dì cui all'art. 385 Cod. pen. è generico in quanto di fatto privo di articolata censura nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1