Criminal appeal dismissed for genericity of grounds lacking specific factual or legal argumentation against the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Giacomo Francesco inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant alleged defects in the reasoning regarding criminal liability under Article 385 of the Penal Code but failed to provide specific factual or legal arguments for verification. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precise articulation of reasons, rendering it inadmissible under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 Cod. pen.; Art. 386 Cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the facts or legal reasons to be verified, as the court cannot assess the merits of vague criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/01/1985 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Giacomo Francesco OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto dì cui all'art. 385 Cod. pen. è generico in quanto di fatto privo di articolata censura nei confronti della sentenza impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/1