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Ordinanza — n. 36295/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding drug quantity and concealment methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Calabrese Mirko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the offense as a minor one under Article 73, paragraph 5, of the Decree of the President of the Republic No. 309 of 1990. The appellate court had already rejected this argument by weighing the significant quantity of hashish capable of 1,811 doses and the clandestine modification of the vehicle used for transport, which together proved the conduct was not occasional. Consequently, the Supreme Court found the appeal to be a repetition of previously refuted arguments and dismissed it without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; When an appeal in criminal proceedings merely repeats arguments already adequately refuted by the appellate court regarding the classification of a crime based on drug quantity and concealment methods, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug quantity significance clandestine transport concealment occasional conduct exclusion repetition of refuted arguments traffico aggravato di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MIRKO nato a MANFREDONIA il 11/01/1984 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Calabrese Mirko OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta era idonea alla predisposizione di 1811 dosi), ma anche la particolare modalità di occultamento dello stupefacente attraverso la modifica di parte dell'auto (resa funzionale al suo trasporto clandestino), in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2