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Ordinanza — n. 36294/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for resisting a public official due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Lovreglio Paolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly refuted the appellant's claims regarding his conscious conduct, intent, aggravating circumstances, recidivism, and sentencing. Consequently, the higher court upheld the lower court's decision based on the lack of merit in the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive of censure adequately refuted by the court of appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds resisting public official aggravating circumstances court costs award pubblica istigazione a delinquere prova del dolo reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 61, first paragraph, n. 10 of the Criminal Code
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO PAOLO nato a BARI il 13/05/1982 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Lovreglio Paolo OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello là dove: quanto al primo motivo, ha evidenziato il preciso riconoscimento da parte dell'operante ed apprezzato la condotta consapevole con cui il ricorrente ha "puntato" col mezzo il medesimo che aveva intimato di fermarsi; quanto al secondo motivo, ha evidenziato, oltre alla consapevole condotta di guida di cui al motivo precedente, come fosse certamente sussistente il dolo, indifferente che lo stesso potesse assumere le forme di quello eventuale comunque supportato, contrariamente a quanto dedotto, da adeguata motivazione là dove è stata analiticamente ricostruita la condotta del ricorrente sulla base della precisa testimonianza del pubblico ufficiale, persona offesa; quanto al terzo ed al quarto motivo, con cui si censurano le ritenute aggravanti della connessione teleologica e di quella di cui all'art. 61, primo comma, n 10, cod. pen., ha fornito adeguata risposta richiamando pertinente e più recente giurisprudenza (rispetto a quella evocata nel ricorso, tra l'altro, isolata) con cui ha spiegato le ragioni della compatibilità di dette aggravanti, contestate in ordine al reato satellite, rispetto al contestuale contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale (pag. 9); quanto al quinto motivo (recidiva), ha dato conto delle ragioni dell'aggravata pericolosità, previa analisi del numero e della consistenza dei precedenti non così datati come dedotto nei motivi di gravame; quanto al sesto motivo, ha evidenziato le ragioni alla base della corretta determinazione della pena e delle escluse circostanze attenuanti generiche, valorizzando, a tal fine, la condotta, per come sopra esaminata, e i plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così