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Ordinanza — n. 36292/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Calienno's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. Calienno argued for a reduction in his nine-year prison term for the crime of organized crime, citing procedural flaws and a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the specific grounds raised were not applicable to appeals filed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which governs the settlement of sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The appeal against a sentence rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the grounds raised are not those specifically provided for in Article 610, paragraph 5-bis of the same Code.

Parole chiave

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Article 599-bis Code of Criminal Procedure Article 610 paragraph 5-bis inadmissible appeal sentencing settlement organized crime penalty procedural vitiations Cassa delle ammende remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Calienno Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Calienno Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
la pena in anni nove di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENNO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/06/1946 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Calienno Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in anni nove di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis