Cassation court dismisses appeal for genericity regarding criminal conduct facts and imprudent driving behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments against the lower court's detailed factual findings. The appellant criticized the appellate court's reasoning on the criminal conduct, but the court found the lower court had thoroughly documented the defendant's imprudent driving during the escape to refute the defense of passive resistance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to address the specific, detailed factual reconstruction provided by the court of first instance regarding the establishment of criminal conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.18154/25 Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva (vedi p. 5 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ,ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 re estensore Il