Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO FRANCESCO nato a NOCERA TERINESE il 25/04/1968 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO FRANCESCO nato a NOCERA TERINESE il 25/04/1968 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co gliere estensore Il Pres