Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO FRANCESCO nato a NOCERA TERINESE il 25/04/1968 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36263/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti altri capi d'accusa sanzioni penali scemata imputabilità consumo di canapa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO FRANCESCO nato a NOCERA TERINESE il 25/04/1968 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18144/25 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catanzaro ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale e le modalità professionali e organizzate dello spaccio attraverso l'utilizzo di un locale adibito a tale scopo che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co gliere estensore Il Pres