Italian Court dismisses appeal as appellate court's fact-finding and legal reasoning are free from logical defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's assessment of facts and evidence was free from logical flaws. The appellant argued for a justification under Article 393-bis of the Penal Code, claiming defense against arbitrary official acts, but the appellate court thoroughly refuted this based on process records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on facts and law is sound, and arguments regarding justification for official acts are manifestly unfounded by the evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCATO NICODEMO nato a CIRO MARINA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione dei fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che anche i motivi sulla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello — con congrua ed esaustiva motivazione — ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, il cui atto d'ufficio è consistito unicamente nell'intimare l'alt per procedere ad un normale controllo stradale; ritenuto che la memoria del 29 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co re estensore Il Preftdente