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Ordinanza — n. 36257/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning due to prior waiver of appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Crisci Francesco inadmissible without formalities. The appellant argued for a violation of reasoning regarding sentencing, but had previously waived this ground when agreeing to a reduced sentence in the second instance. The court ruled that the power of disposition granted by the settlement agreement precludes raising such issues in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The power of disposition granted to parties by a settlement agreement on the penalty limits the second instance judge's cognizance and creates preclusive effects for the entire proceedings, including the cassation trial, barring the raising of waived issues.

Parole chiave

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power of disposition settlement agreement waiver of appeal preclusive effect cassation inadmissibility sentencing reduction procedural waiver responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio, il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCI FRANCESCO nato a FRATTAMINORE il 16/09/2003 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 17386/2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Crisci Francesco contro la sentenza n. 11817/2025 con cui la Corte di appello di Napoli accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio, il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Coni liere estensore Il Presi