Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and lack concrete indications of illogical motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ciotola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already provided detailed reasoning regarding sentencing, the denial of generic mitigating circumstances, recidivism, and the exclusion of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The Court of Cassazione rejected the appellant's claims as specific rather than generic, noting they merely requested a lighter sentence without concrete evidence of illogical motivation or a lack of effective comparison with the lower court's evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the appellant's arguments are specific rather than generic, lacking concrete indications that justify a finding of illogical motivation or a failure to compare the lower court's adequately and logically motivated evaluations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ALESSANDRO (CUI 05K9SCK) nato a NAPOLI il 10/09/1987 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17379/25 ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, di applicazione della recidiva e di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Consio2