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Ordinanza — n. 36253/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual arguments against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed absolutely generic regarding the appellate court's reasoning. The appellant argued the lower court failed to properly establish liability, yet the court noted the appellant did not explain specific reasons why the judgment contained obvious defects. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to challenge the decision, leading to its dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the factual or legal reasoning of the lower court judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs Italian criminal procedure art 616 c.p.p. factual reasoning sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMADA ALIN GHEORGHE nato il 14/01/2000 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17373/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Co liere estensore Il Presi te