Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility of factual review arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of drug trafficking and sentencing, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they lacked a direct comparison with the trial judge's factual findings and relied on non-logical arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and evidence are inadmissible when they fail to provide a direct comparison with the trial judge's motivated evaluations or rely on non-logical arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAINOLFI PASQUALE nato a BENEVENTO il 02/01/1995 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17370/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l'uso personale, dall'assenza di redditi da lavoro, dalla mancanza di prova della condizione di tossicodipendenza neppure allegata dall'imputato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi, sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di elementi di favore apprezzabili in tal senso; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre