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Ordinanza — n. 36248/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts and sentencing fall within trial judge's exclusive discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and sentencing discretion falls exclusively within the trial judge's competence. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing insufficient reasoning regarding the severity of the drug deal conducted in his home. The court rejected these generic criticisms, affirming that the trial judge correctly applied established legal principles by weighing the qualitative and quantitative factors, including the location and scale of the operation, which rendered the minor offense hypothesis inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction or the appreciation of evidence by the trial judge; such matters remain within the exclusive discretion of the judge of the case, provided the decision is logically motivated and based on sound inferential criteria.

Parole chiave

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drug trafficking law minor offense hypothesis judicial discretion factual assessment sentencing proportionality inadmissible appeal procedural competence commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFI RAFFAELE nato a MADDALONI il 12/01/1994 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17284/25 Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo, le modalità dello spaccio attraverso l'utilizzo della propria abitazione come luogo di appuntamenti, con notevole afflusso di giovani acquirenti, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del fatto commesso; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Con ere estensore I