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Ordinanza — n. 36247/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unsupported by new evidence regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36247/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability, but the court found the arguments generic and repetitive of issues already rejected. The court ruled that the lower court had thoroughly examined the facts and reached a conclusion of absolute certainty.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection absolute certainty standard repetitive arguments court costs award prova del DNA profilo della personalità errore di persona

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA PRIMO ANIELLO nato a BENEVENTO il 14/08/1983 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17283/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilevi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il PresdØnte