Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds due to lack of specific factual motivation in lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly apply Article 131-bis of the Penal Code regarding recidivism. The court rejected this, stating the lower court's decision was sufficiently motivated by the specific circumstances of the evasion and the appellant's dangerousness as a recidivist. Consequently, the appellate judgment stands without the need for a new evaluation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a conviction for recidivism is inadmissible if the lower court has provided specific and logical reasoning regarding the intensity of the intent and the dangerousness of the accused, rendering a re-evaluation unnecessary.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO NUNZIO nato a NAPOLI il 01/08/1972 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17281/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell'evasione in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento, oltre che dalla pericolosità dell'imputato per la sua riconosciuta condizione di recidivo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione dei motivi dell'evasione, non apprezzabile in questa sede; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi