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Ordinanza — n. 36245/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly address responsibility and sanctions, but the court found the appeal's sole ground was absolutely generic and contradicted the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appellant provided no specific reasons for alleged defects in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically identify the points of the lower court's decision under attack.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural costs Cassazione ordinanza allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/08/1985 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 17279/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione, né alcuna specifica indicazione dei punti della decisione oggetto di doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 Il Con re estensore Il Presi n