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Ordinanza — n. 36243/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic plea for lighter sentence lacks specific grounds for illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36243/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines totaling €3,000. The appellate court had already provided specific reasoning regarding sentencing calculation and the rejection of generic mitigating circumstances. The appellant's arguments were deemed aspecific because they merely requested a milder penalty without substantiating any concrete defect in the lower court's logic.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific and fail to concretely demonstrate a violation of the duty to motivate, particularly when the lower court has already provided detailed reasoning on sentencing and the rejection of generic mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds duty to motivate generic mitigating circumstances court costs award sentencing logic Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 356 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO PASQUALE nato a MASSA DI SOMMA il 17/05/1995 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 17264/25 ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Consi estensore Il Pres ente